HOME            L'ASSOCIAZIONE            L'AGENDA            LE LIBERTÀ            COLLEGAMENTI            CONTATTACI

Altri Articoli
Links correlati

Greenpeace e i divieti «preventivi»

Qui si spiega come mai 13 militanti di Greenpeace non potranno visitare Brindisi e provincia per i prossimi tre anni. Conoscete il racconto di Philip Dick «Minority report»? O avete visto il film omonimo, e a quello ispirato, diretto da Steven Spielberg qualche anno fa? Questo secondo si discosta ampiamente dalla trama del racconto, ma entrambi propongono una serie di avvincenti paradossi spazio-temporali; e si fondano sulla possibilità che, in un futuro più o meno remoto, i sistemi di prevenzione del crimine divengano tanto efficienti da riuscire a scongiurare i reati arrestando gli autori prima che li compiano. Esempio: voglio bucare le ruote della macchina del mio rumoroso vicino di casa; e mentre sto lì, che preparo il taglierino, arriva qualcuno certo del fatto che io quei tagli stia proprio per infliggerli e che tra poco i copertoni saranno un colabrodo; certo che no, non avrò ripensamento alcuno, che tra la mia intenzione e la sua diretta conseguenza esiste un legame ineluttabile. Mi arrestano quando ancora non ho fatto nulla. Mi arrestano per un intento che non determinerà mai alcuna conseguenza; ma che altrimenti, in assenza dell’arresto, si tramuterebbe in una vendetta per le notti insonni inflittemi dal mio dirimpettaio. La sconsideratezza del mio gesto è impedita da qualcuno che sa discernere quelle relazioni pensiero-azione che realmente producono un reato da quelle che rimangono mera intenzione criminale. Esiste una giustizia ante-delictum: i cui paradossi sono evidenti, le cui implicazioni sollevano interrogativi giuridici ed etici davvero complessi.

[10/03/08] Qui si spiega come mai 13 militanti di Greenpeace non potranno visitare Brindisi e provincia per i prossimi tre anni. Conoscete il racconto di Philip Dick «Minority report»? O avete visto il film omonimo, e a quello ispirato, diretto da Steven Spielberg qualche anno fa? Questo secondo si discosta ampiamente dalla trama del racconto, ma entrambi propongono una serie di avvincenti paradossi spazio-temporali; e si fondano sulla possibilità che, in un futuro più o meno remoto, i sistemi di prevenzione del crimine divengano tanto efficienti da riuscire a scongiurare i reati arrestando gli autori prima che li compiano. Esempio: voglio bucare le ruote della macchina del mio rumoroso vicino di casa; e mentre sto lì, che preparo il taglierino, arriva qualcuno certo del fatto che io quei tagli stia proprio per infliggerli e che tra poco i copertoni saranno un colabrodo; certo che no, non avrò ripensamento alcuno, che tra la mia intenzione e la sua diretta conseguenza esiste un legame ineluttabile. Mi arrestano quando ancora non ho fatto nulla. Mi arrestano per un intento che non determinerà mai alcuna conseguenza; ma che altrimenti, in assenza dell’arresto, si tramuterebbe in una vendetta per le notti insonni inflittemi dal mio dirimpettaio. La sconsideratezza del mio gesto è impedita da qualcuno che sa discernere quelle relazioni pensiero-azione che realmente producono un reato da quelle che rimangono mera intenzione criminale. Esiste una giustizia ante-delictum: i cui paradossi sono evidenti, le cui implicazioni sollevano interrogativi giuridici ed etici davvero complessi. Venendo alla cronaca, misure di prevenzione ante-delictum esistono effettivamente nel nostro ordinamento: ad esempio, quelle «nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità» previste dalla Legge 1423/56. I provvedimenti contenuti in quella norma (sorveglianza speciale; divieto o obbligo di soggiorno in uno o più comuni/province) si applicano (art. 1) a: «1) coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi; 2) coloro che, per la condotta ed il tenore di vita, debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; 3) coloro che, per il loro comportamento, debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che siano dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica». Il senso di questa legge appare immediato: serve, ad esempio, ad allontanare da un territorio un malavitoso che lì gestisce i suoi contatti criminali; o può servire, al contrario, a restringere i movimenti di soggetti che devono essere sorvegliati. Nella teoria del diritto, la criticità (la discrezionalità) di questa norma non viene ravvisata nel giudizio, spettante alla magistratura, sulla pericolosità di un soggetto, quanto nel dover decidere, in base a quel giudizio, di sottoporlo a misure restrittive di prevenzione. Come a dire: appurato che Tizio fino a ieri abbia fatto il ladro, non è pacifico impedirgli, ad esempio, di risiedere in questa o in quella città perché si presume che sarà ladro anche domani. Non è scontato, in altri termini, sussumere da un giudizio di pericolosità valutazioni sulle condotte future, proiezioni che legittimino l’adozione di provvedimenti preventivi. La particolarità di questo tipo di provvedimenti risiede, dunque, nel fatto che la loro applicazione prescinde dalla perpetrazione di un reato e che, piuttosto, miri a precederla. Questa caratteristica dà luogo a incertezze circa la legittimità e l’applicabilità nell’ambito di uno stato di diritto. A ben vedere, poi, non è così scontato che la valutazione di pericolosità sia scevra da margini discutibili di discrezionalità; e ciò, in particolare, in riferimento alla terza categoria di soggetti pericolosi individuata dalla legge. Laddove può risultare più semplice, ad esempio, stabilire la consuetudine di una persona a traffici delittuosi, non è altrettanto banale stabilire una misura certa della «tranquillità pubblica», tale almeno da giustificare l’adozione di provvedimenti giudiziari. Il 30 novembre ’07 un gruppo di attivisti di Greenpeace ha effettuato un’azione di protesta nella centrale a carbone dell’Enel a Brindisi: «per ricordare - è scritto nel volantino che accompagnò l’azione - che, a pochi giorni dall’apertura del vertice delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici a Bali, il carbone è il primo nemico del clima globale». I volontari hanno aperto striscioni sia sul tetto che sul carbonile della centrale: che è il primo impianto per emissioni di gas serra in Italia, con 14,4 milioni di tonnellate di CO2 nel 2006. «Enel è invece la prima azienda “clima killer” in Italia - si legge ancora nel testo - con 51,6 Mton di CO2 nel 2006, il 23% circa del totale delle emissioni dell’industria regolamentate dalla Direttiva europea Emission Trading». Enel, per inciso, è controllata al 30% dallo Stato, il cui governo ha sottoscritto gli accordi di Kyoto. La Questura di Brindisi, in seguito all’iniziativa di Greenpeace, ha pensato bene di applicare la 1423/56; ed ha ingiunto a 13 attivisti, individuati proprio dalla terza categoria menzionata nel primo articolo di quella norma, il divieto di dimora nel Comune di Brindisi e frazioni per tre anni. Non entriamo nel merito della vicenda: sottolineiamo solo che l’azione degli ecologisti non ha interrotto l’attività della centrale, né ha causato danni economici all’azienda (che non fossero d’immagine) o messo in pericolo alcuno. E tutti sanno che gli attivisti di Greenpeace non sono “delinquenti abituali”, non appartengono neppure ad associazioni a delinquere o ad associazioni di stampo mafioso, organizzazioni per le quali di prassi si applica questa legge. Lo sa il Questore di Brindisi, che non a caso, nella comunicazione di reato indirizzata alle persone colpite dal provvedimento, definisce Greepeace come «nota associazione ecopacifista». Si direbbe, in altre parole, che l’adozione di quel provvedimento sia abnorme. Mancano i requisiti richiesti dalla norma: l’abitualità dei soggetti coinvolti nella commissione dei reati; l’offesa o il pericolo per l’integrità fisica o morale dei minorenni; l’offesa o il pericolo per la sanità, la sicurezza e la tranquillità pubblica, dal momento che non vi furono interruzioni nelle attività della centrale e che non vi furono interruzioni nell’erogazione di energia elettrica ai cittadini. Fatto sta che se i ricorsi di Greenpeace verranno respinti, quei 13 attivisti staranno lontani dalla provincia pugliese per tre anni. Così, preventivamente, gli si impedirà ogni diritto alla protesta pacifica, alla contestazione, alla libera espressione del dissenso. Un po’ come si cerca di impedire a qualche ultrà troppo esuberante di sprangare la testolina di un suo rivale di tifo, allontanandolo dagli stadi per qualche mese; o come si tiene a bada un camorrista dal gestire il territorio campano, spedendolo a vivere a Ortisei. Prima che ogni spranga sia brandita, prima che ogni traffico mafioso sia perpetrato, prima che si srotoli ogni striscione ambientalista. Prima; insomma, preventivamente.

Unita' - Andrea Boraschi, Luigi Manconi - A buon diritto - Promemoria per la sinistra


Sito gestito da
iworks
Scrivi al webmaster
© 2002-2008 A Buon Diritto
Associazione per le libertà
Via dei Laghi, 12 - 00198, Roma
abuondiritto@abuondiritto.it
Tel. 06.85356796 Fax 06.8414268